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Festivi infrasettimanali e lavoro in turno: il CCNL 23 febbraio 2026 apre una nuova fase organizzativa per gli enti locali

Il CCNL Funzioni locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, segna un passaggio molto rilevante nella disciplina del lavoro in turno durante le festività infrasettimanali. La novità si colloca nell’articolo 25 del contratto e consente agli enti di programmare, in quelle giornate, la presenza di un numero ridotto di lavoratori turnisti, in coerenza con le esigenze prestazionali e di servizio. La disposizione precisa anche che, per i turnisti ai quali non viene richiesta la prestazione, la giornata è considerata festiva, non genera debito orario e non comporta il pagamento del compenso per lavoro in turno. È un punto di rottura rispetto alla lettura più rigida che aveva caratterizzato la disciplina precedente.

La portata della novità si comprende bene soltanto se si riparte dal quadro previgente. Prima del nuovo CCNL, infatti, la materia si muoveva lungo due direttrici abbastanza nette. La prima era quella dell’esclusione del festivo infrasettimanale dall’orario di servizio: in questa ipotesi, venendo meno l’esigenza di una prestazione lavorativa in quella giornata, anche per il personale turnista non sussisteva alcun obbligo di presenza. La seconda era la soluzione opposta: se invece il servizio veniva mantenuto attivo, la giornata festiva infrasettimanale assumeva piena rilevanza lavorativa per i turnisti inseriti nel turno, con diritto alla maggiorazione prevista e con necessità, per chi non prestava attività, di giustificare l’assenza con i consueti istituti di legge o di contratto. Questo impianto emerge con chiarezza sia dagli orientamenti ARAN sulla esclusione delle festività infrasettimanali dall’orario di servizio, sia dalla disciplina contrattuale del turno festivo con maggiorazione del 100%.

Il nuovo contratto non cancella del tutto quella logica, ma la supera introducendo una terza via. Ed è qui il vero elemento di interesse per gli enti locali. Il punto non è più soltanto stabilire se il festivo infrasettimanale rientri o meno nell’orario di servizio. Il punto diventa la possibilità di differenziare il presidio organizzativo in funzione dell’intensità effettiva del fabbisogno. In altre parole, il contratto riconosce che non tutte le festività infrasettimanali sono uguali e che non tutte richiedono il medesimo livello di copertura.

Questa impostazione ha una ricaduta pratica molto significativa. L’ente può decidere che in una certa festività il servizio debba essere garantito, ma con un numero inferiore di addetti rispetto a quello ordinariamente presente nelle altre giornate del turno. Non si tratta, quindi, di spegnere il servizio; si tratta piuttosto di modularlo. Non più una turnazione necessariamente uniforme e indistinta, ma una turnazione coerente con la concreta esigenza organizzativa del momento.

È esattamente in questo passaggio che si gioca la distinzione, decisiva sul piano tecnico, tra orario di servizio e orario di lavoro. L’orario di servizio riguarda il tempo di apertura, disponibilità o presidio del servizio reso all’utenza o all’amministrazione. L’orario di lavoro, invece, riguarda la concreta distribuzione della prestazione dei dipendenti. La nuova disciplina contrattuale consente di intervenire sul secondo piano, senza necessariamente modificare il primo. L’ente, quindi, non deve per forza chiudere o sospendere il servizio nel festivo infrasettimanale; può mantenerlo attivo, ma con una presenza più contenuta di lavoratori turnisti.

Sul piano organizzativo, questo significa attribuire rilievo centrale al potere gestionale del dirigente. La valutazione sul numero di unità necessarie in una certa giornata festiva non è una questione teorica, ma un tipico apprezzamento di efficienza, efficacia ed economicità dell’assetto organizzativo. È il dirigente che deve chiedersi, in concreto, quale presidio sia realmente necessario: se la stessa copertura prevista per una giornata ordinaria sia giustificata anche in un festivo infrasettimanale; se il flusso di attività, la pressione sull’utenza o le condizioni del territorio richiedano una presenza piena oppure ridotta; se vi siano differenze marcate tra un periodo e l’altro dell’anno.

Proprio qui la norma si mostra particolarmente utile per gli enti che gestiscono servizi a intensità variabile. Il fabbisogno non è identico in tutte le giornate festive e non è identico in tutti i periodi dell’anno. La gestione del turno può quindi essere adattata alla concreta domanda di servizio. È una scelta che valorizza il principio di adeguatezza organizzativa e che, al tempo stesso, evita soluzioni eccessivamente meccaniche.

Un altro aspetto importante riguarda gli effetti sul lavoratore turnista non chiamato a prestare servizio. La norma chiarisce che, in questi casi, la giornata resta festiva e non produce debito orario. Ciò significa che il dipendente non deve recuperare ore e non subisce alcuna imputazione negativa sul proprio monte orario. Nello stesso tempo, però, non matura il compenso per il turno, proprio perché la prestazione non è stata resa. Il contratto, quindi, costruisce un equilibrio preciso: nessun obbligo lavorativo e nessun debito orario, ma neppure alcun emolumento collegato a una prestazione non effettuata.

Per le amministrazioni, la novità non è soltanto tecnica. È anche culturale. Per anni, sulla materia dei turni nei festivi infrasettimanali, molte letture hanno oscillato tra rigidità applicative e timori organizzativi. Il nuovo testo contrattuale, invece, legittima una programmazione più fine e aderente alla realtà del servizio. Non impone una riduzione del personale; non consente scelte arbitrarie; ma permette una modulazione ragionata, purché sorretta da effettive esigenze prestazionali.

Naturalmente, proprio perché il margine organizzativo cresce, aumenta anche la necessità di una buona amministrazione interna. Le decisioni dovranno essere motivate in termini di fabbisogno, coerenti con la struttura del servizio e idonee a dimostrare che la riduzione del contingente non compromette il risultato amministrativo atteso. In questo senso, la norma non deve essere letta come una semplice opportunità di contenimento, ma come uno strumento di migliore allocazione delle risorse.

Per le Province, il tema è particolarmente interessante. I servizi possono presentare andamenti non lineari, con giornate festive che richiedono presidi differenziati rispetto alla normale scansione settimanale. In questi contesti, la nuova clausola contrattuale consente di evitare sia la chiusura indiscriminata, sia il mantenimento automatico di assetti sovradimensionati. È una possibilità che rende più realistica la costruzione dei turni e più sostenibile la gestione del personale.

In conclusione, il CCNL del 23 febbraio 2026 introduce una innovazione che merita attenzione: nelle festività infrasettimanali non esiste più soltanto l’alternativa tra totale esclusione del servizio e piena attivazione del turno per tutti. Esiste ora una terza strada, fondata sulla graduazione della presenza in base al bisogno effettivo. È una norma che amplia il perimetro della discrezionalità organizzativa, rafforza il ruolo dirigenziale e sposta il baricentro dalla rigidità della regola astratta alla concretezza del servizio da garantire. Per gli enti locali, la sfida non sarà tanto comprendere se questa possibilità esista — perché il contratto la prevede espressamente — quanto saperla esercitare con precisione, equilibrio e coerenza organizzativa.

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